venerdì 19 giugno 2026

Legge 20 02 2026 n°21 contratti luce gas telefonici sono NULLI

💡 Da oggi, 19 giugno 2026, entra pienamente in vigore una delle norme più attese nel settore dei servizi energetici degli ultimi anni: il comma 8-ter introdotto dal Decreto Legge 20 febbraio 2026, n. 21 — cosiddetto "Decreto Bollette" — stabilisce che i contratti di fornitura di energia elettrica e gas conclusi telefonicamente in assenza di un consenso esplicito e preventivo del consumatore ad essere contattato sono NULLI.

❗ Non volidabili. Non contestabili. NULLI.

È una svolta normativa che ASSIUM segue con attenzione da anni, e che oggi saluta con soddisfazione.

👉 Per comprendere la portata di questa norma, occorre ricordare da dove veniamo. Negli anni successivi alla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica e del gas, e in particolare dopo la fine del servizio di maggior tutela per le utenze domestiche, il settore si è trovato a fare i conti con un fenomeno dilagante: il telemarketing aggressivo.

❗ I consumatori si trovavano improvvisamente cambiati di fornitore senza averlo richiesto, con bollette più care di quelle precedenti, con contratti conclusi da operatori che avevano utilizzato informazioni presenti nelle bollette stesse (codice POD o PDR) per perfezionare accordi mai davvero voluti.

🌟 Non è un caso che, in questo stesso periodo, si sia sviluppata l'esigenza di un nuovo profilo professionale capace di fare da intermediario qualificato tra le società di vendita e i consumatori: l'Utility Manager. Una figura che ASSIUM ha contribuito a definire, formare e certificare, e che risponde precisamente al vuoto lasciato da un mercato troppo spesso colonizzato da pratiche scorrette.

💡 La norma: cosa prevede il Decreto Bollette

Il Decreto Bollette 21/2026 introduce due disposizioni chiave, tra loro collegate.

Il comma 8-bis stabilisce che i contratti di fornitura di energia elettrica e gas possono essere conclusi telefonicamente soltanto se il consumatore ha in precedenza fornito un consenso esplicito, libero, specifico e documentabile — non solo alla firma del contratto, ma all'essere contattato telefonicamente per ricevere proposte commerciali. Il consenso deve rispondere ai requisiti del GDPR: non può derivare da caselle pre-spuntate, da silenzi-assenso, né da autorizzazioni orali non registrate.

Il comma 8-ter è il cuore della riforma: i contratti conclusi in violazione del comma 8-bis sono nulli. L'onere della prova spetta al fornitore, che dovrà dimostrare di aver ottenuto il consenso nei modi previsti dalla legge. Le sole eccezioni ammesse riguardano il caso in cui il consumatore abbia preso lui stesso l'iniziativa del contatto (ad esempio compilando un form sul sito del fornitore) oppure sia già cliente del fornitore stesso e abbia dato specifico consenso a ricevere proposte commerciali.

❗ La norma non è retroattiva: vale per i contratti conclusi a partire da oggi, 19 giugno. Per quelli precedenti, rimane aperta la strada della contestazione su altri profili.

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Angelo Virago
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